Avrei qualche domanda

Grazie a M.M., ho letto la sentenza del Tar del Lazio a favore di chi prescrive circa quindici farmaci e integratori da ingerire contemporaneamente e precocemente onde prevenire un ricovero per covid.

Una novità degna di un commento nel prossimo volume di Luca Simonetti sulla scienza in tribunale, spero. Il Tar del Lazio aveva dato ragione a Davide Vannoni, ma erano i tribunali del lavoro a decidere se la truffa Stamina andava somministrata.

In sostanza, la sentenza tratta da incompetenti, perditempo e mangiapane a tradimento le migliaia di ricercatori che hanno eseguito i trial clinici per verificare l’efficacia delle panacee.

Pertanto se l’OMS e le Agenzie nazionali del farmaco, Aifa compresa, sconsigliano farmaci e integratori risultati inefficaci e/o pericolosi, i medici e assimilati non devono farci caso. Inoltre il Ministero della Salute deve rimangiarsi la sua circolare

  • Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti.

In base a quale articolo di quale legge? Non c’è scritto.

Qualcun* riesce a vedere dov’è il divieto? La “parte” contestata dai ricorrenti inizia con

  • In particolare si consiglia di

e dopo i trattamenti raccomandati e prima degli anticorpi monoclonali da valutare, spiega brevemente perché “si consiglia di”

  • non utilizzare routinariamente corticosteroidi [abbassano la risposta immunitaria]; utilizzare eparina solo nei soggetti immobilizzati…; evitare l’uso empirico di antibiotici [salvo infezione batterica verificata]; non utilizzare idrossiclorochina, la cui efficacia non è stata confermata.

e finisce così:

  • Si segnala, inoltre, che, a oggi, non esistono evidenze solide e incontrovertibili (ovvero derivanti da studi clinici controllati) di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari (come vitamine, inclusa vitamina D, lattoferrina, quercitina), il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato.

I ricorrenti sono “(omissis)” e gli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino”. Gli “omissis” sono probabilmente soci del Comitato Terapia domiciliare Covid19, poi detto Ctdc19 per brevità.

Fatto insolito, il Comitato consiste nei fondatori, gli avv. Grimaldi e Piraino, uno dei quali – presumo – è il “legale” che recluta i soci e li mette

(Link aggiunti, riassumo per i fainéants: Cavanna è un onco-ematologo, Puoti è morto, Szumski è stato radiato, Garavelli sostiene che i vaccini sono inutili contro i “mutanti”, meglio l’idrossiclorochina.)

Stando alla sentenza, il consiglio ministeriale “pregiudica l’autonomia” dei ricorrenti, imponendo loro

  • puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale.

Perché vincolante, visto che i soci tele-prescrivono tutte le terapie sconsigliate?

E come ha fatto il giudice amministrativo a verificare se due avvocati hanno competenze in terapie antivirali? E quando gli “(omissis)” passati di botto dall’agopuntura, mettiamo, alla tele-cura domiciliare del covid, avevano “maturato l’esperienza” di una malattia nuova, causata in forme distinte e mutevoli da un virus mutevole anch’esso?

Non spetterebbe all’Ordine dei medici? O il Tar può esautorare l’intera Fnomceo per far prima?

E nel Codice aggiornato del processo amministrativo dove sta scritto che “i termini della scienza e della deontologia” indicano di prescrivere in base a all’autodiagnosi di paziente ignot* o burlon*, su richiesta via telefono, mail o app, i prodotti demandati dal protocollo Cdtc19 (nota)?

Image
h/t Gerardo D’AmicoRicetta di un concorrente del Ctdc19 che usa lo stesso formulario.
Questa è più leggibile

Non andrebbe informata la cittadinanza non esentasse che pagherà le spese legali dei ricorrenti?

Nota

Questo studio voleva dimostrarne la maggior efficacia nei pazienti di un socio promotore della Tdc19, membro del suo “comitato scientifico e già professore” stando all’Ansa (o tuttora prof. associato) dell’università Federico II (che non si fa mancare nulla), rispetto a quello consigliato da Oms, Ema (omissis), Aifa e Ministero della salute.

Purtroppo dimostra innanzitutto una scarsa familiarità con nozioni di base quali “gruppo di controllo”, “fattori confondenti”, “campione rappresentativo”, “medie statistiche”, “compliance” e simili. Tant’è che gli autori riconoscono che

  • Il principale limite era la progettazione dello studio, che essendo retrospettiva e osservativa non consentiva inferenze causali dirette sull’efficacia dei farmaci usati. Inoltre il numero dei casi non era molto grande.

Visto che oltre il 95% dei sintomatici guarisce in 5 giorni con paracetamolo o anti-infiammatori non steroidei, semmai un antidolorifico, e vigile attesa come consigliato dall’Aifa e “pedissequamente” dal ministero, 85 trattati entro 3 giorni dai primi sintomi e 73 dopo è un numero piccolissimo.

D’altronde non si può pretendere. Per una scelta ormai vincolante del promotore – gravato da conflitti d’interesse, ma la rivista non richiede di dichiararli – gli altri autori sono

  • sua moglie e co-autrice abituale, “ricercatrice indipendente di Gallipoli”,
  • un omeopata e una sua co-autrice abituale, entrambi di Verona
  • un anti-vax della Truth for Health Foundation, una sorta di Codacons dell’Arizona, che di solito si pubblica sulla rivista che dirige, e
  • un neurochirurgo ozonoterapeuta in una clinica romana.

Ozonoterapia? Ussignùr, “A killer of a cure“!

Agg. 17/01 – Andrea Capocci sul manifesto ieri

  • La sentenza in realtà non avrà alcuna conseguenza concreta perché le linee guida Aifa non hanno vincolato affatto l’attività dei medici. Semmai, i dati degli ultimi giorni evidenziano il problema opposto: la scarsa adesione dei medici alle indicazioni e alle evidenze scientifiche.

M.M. segnala, nel commento sotto, l’ottimo post di Butac. Maicolengel ricorda il processo intentato l’anno scorso all’AIFA e al ministero dallo stesso gruppo più il dentista “dalle teorie demenzialiAndrea Stramezzi, e cita la sentenza originale del Tar. Così ho scoperto che gli “(omissis)” da miolegale.it sono soltanto tre: il radiato Riccardo Szumski, il cardiologo Fabrizio Salvucci e il medico di base Luca Poretti.

Il Gotha dell’infettivologia italiana.

L’anno scorso, la sentenza del Tar era stata cassata dal Consiglio di Stato, tra l’altro perché la “nota AIFA”

  • non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito…

Anche per la parte sulla presunta “esperienza maturata” dai ricorrenti, basterà un copia-incolla.

Agg. 19/01

E’ bastato il copia-incolla. Il Consiglio di Stato ha già sospeso la sentenza del Tar – h/t M.M. – per “decreto monocratico” con le stesse motivazioni dell’anno scorso.

4 pensieri riguardo “Avrei qualche domanda

  1. Se non ottimo materiale per Luca Simonetti, di sicuro è un argomento che meriterebbe un dibattito tra le figure professionali interessate alla sentenza. Dopo aver letto questo post, ho provato a ricercare spunti di riflessione sui siti che riportavano la notizia apparsa circa 2 giorni fa, ma non ho trovato nulla di rilevante o esaustivo a parte un recente post su BUTAC.

    Anche il sottoscritto aveva preso spunto dal passato scambio di commenti per cercare con i propri limiti qualche approfondimento, in questo caso più inerente l’omeopatia anche se tutto si
    interseca.
    A parte il perdermi malamente tra le definizioni ‘complementare’ e ‘alternativa’, se non altro è stato interessante leggere sulla spesa farmaceutica da Federfarma, sulle relative procedure di autorizzazione dell’AIFA, su (mi pare) leggi riguardanti il divieto di pubblicità e sui processi cognitivi tra cui questo articolo che non posso certo valutare nel merito ma forse aiuta a comprendere il perchè di alcune scelte personali (es. Citrin et al., 2012).

    Comunque, premesso sempre il personale interesse a provare districarmi tra i vari argomenti su cui non possiedo competenze o esperienza (tranne però quel filo conduttore che lega tutti nell’ambito delle scienze), in questo caso riprenderei un passo la sentenza e ci pensino i medici ‘secondo scienza e coscienza’ a fare chiarezza.

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    1. Grazie delle segnalazioni, M.M, ho aggiunto il post di Butac, adesso leggo anche la rassegna di McFarlane et al.

      Oltre ai medici in “scienza e coscienza” – titolo di un sito noto per pubblicare solo bufale – dovrebbe pensarci il Consiglio di Stato, come l’anno scorso.

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